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D.M. 05/04/2006 n. 18665) al punto 12.5.2 le parole «stirene &60; 500 ppm sul secco» sono sostituite dalle seguenti: «stirene &60; 50 ppm sul secco»; 66) al punto 12.7.3, lettera c) le parole «preparazione di miscele e conglomerati destinati a» sono soppresse; 67) al punto 12.13.2 dopo le parole «materiali ferrosi» sono aggiunte le seguenti: «con un contenuto di sostanza secca del 25%»; 68) al punto 13.2.2 le parole «PCDD in concentrazione non superiore a 2.5 ppb» sono sostituite dalle seguenti: «PCDD in concentrazione non superiore a 0.1 ppb sul secco»; le parole «PCB, PCT &60; 25 ppm» sono sostituite dalle seguenti: «PCB, PCT &60; 5 ppm sul secco»; 69) al punto 13.4.2 il codice R5] è soppresso; 70) al punto 13.4.3, alla fine è aggiunto il codice R5]; 71) al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole «formazione di rilevati» è aggiunto il codice R5]; 72) al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole «(il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione del parametro solfati»; 73) al punto 13.6.3, lettera c) le parole «con esclusione delle ceneri derivanti dalla combustione dei rifiuti di cui ai punti 9.5 e 9.6 del pre sente allegato» sono soppresse; 74) al punto 13.7.3, lettera c) dopo le parole «(il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione del parametro solfati»; 75) al punto 13.16.3, lettere a), b) e c) il codice R3] è sostituito dal codice R5]; 76) al punto 13.18.bis.2 le parole «ed utilizzo diretto» sono sostituite dalle seguenti «con eventuale riduzione volumetrica»; 77) al punto 13.20 i codici 150102] 150104] l50106] sono sostituiti dai codici 080318] 160216]; 78) al punto 13.21.3 dopo le parole «(il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione del parametro cloruri»; 79) al punto 14 nel titolo la parola «assimilati» è soppressa; 80) al punto 14.1 le parole «ed assimilati» sono sostituite dalle seguenti: «o speciali non pericolosi»; 81) al punto 14.1.1 le parole «ed assimilati» sono sostituite dalle seguenti: «raccolta finalizzata di rifiuti speciali non pericolosi e impianti di trattamento meccanico di rifiuti»; 82) al punto 14.1.2 le parole da «Nella produzione» fino a «pneumatici fuori uso» sono soppresse; 83) al punto 14.1.3 dopo la parola «(CDR)» sono aggiunte le seguenti: «conformi alle norme tecniche UNI 9903-1»; 84) al punto 14.1.3 dopo la parola «(CDR)» è aggiunto il codice R3]; 85) al punto 14.1.3 le parole da «Il combustibile» fmo a «decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22» sono soppresse; 86) al punto 14.1.3 le parole da «separazione» a «triturazione» sono sostituite dalle seguenti: «selezione, triturazione, vagliatura e/o trattamento fisico meccanico (presso estrusione) ed»; 87) al punto 15.1.3 dopo le parole «produzione di biogas» è aggiunto il codice R3]; 88) al punto 15.1.3 le parole «alla voce 2 dell'allegato 3 al presente decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «alla voce 2 dell'allegato 2, suballegato 1 al presente decreto ministeriale»; 89) al punto 16.1, lettera l) il codice 200101] è sostituito dal codice 200201]; 90) al punto 16.1.3 dopo le parole «compostaggio attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che evolve at- traverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed umificazione della sostanza organica» è aggiungo il codice R3]; 91) al punto 17.1.3 dopo le parole «gas di pirolisi e gassificazione» è aggiunto il codice R3]; le parole «alla voce 12 dell'allegato 3 al presente decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «alla voce 11 dell'allegato 2, suballegato 1 al presente decreto ministeriale»; 92) al punto 18.2 dopo le parole «scarti di pelo» è soppressa la lettera «e» ; 93) al punto 18.4 sono aggiunti i codici 020499] 020799] ; 94) ai punti 18.10.3, 18.11.3 e 18.12. 3 è aggiunto il codice R3] . l) all'allegato 2, suballegato 1, sono apportate le seguenti modifiche: Al punto 1.2 dopo le parole «con le seguenti caratteristiche» sono aggiunte le seguenti: «corrispondenti all'RDF di qualità normale di cui alla norma UNI 9903-1». Al punto 9.2 il valore limite relativo al parametro «umidita» è innalzato dal 30% al «40%». Al punto 12.3 le parole «del rifiuto di cui al punto 11» sono sostituite dalle seguenti: «del rifiuto di cui al punto 12». Al punto 13.3 le parole «del rifiuto di cui al punto 14» sono sostituite dalle seguenti: «del rifiuto di cui al punto 13» m) l'allegato 3 è sostituito dal seguente: «Allegato 3 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2. Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti. Solo dopo tale fase si potrà procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2. I risultati delle determinazioni analitiche devono essere confrontati con i valori limite della seguente tabella: Tabella Parametri Unità di misura Concentrazioni limite Nitrati Mg/l NO3 50 Fluoruri Mg/l F 1,5 Solfati Mg/l SO4 250 Cloruri Mg/l Cl 100 Cianuri Microngrammi/l Cn 50 Bario Mg/l Ba 1 Rame Mg/l Cu 0,05 Zinco Mg/l Zn 3 Berillio Microngrammi/l Be 10 Cobalto Microngrammi/l Co 250 Nichel Microngrammi/l Ni 10 Vanadio Microngrammi/l V 250 Arsenio Microngrammi/l As 50 Cadmio Microngrammi/l Cd 5 Cromo totale Microngrammi/l Cr 50 Piombo Microngrammi/l Pb 50 Selenio Microngrammi/l Se 10 Mercurio Microngrammi/l Hg 1 Amianto Mg/l 30 COD Mg/l 30 PH |5,5 < > 12,0 In sede di approvazione del progetto di cui all'articolo 5 del presente decreto, vengono stabiliti i parametri significativi e rappresentativi del rifiuto che devono essere determinati in relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del rifiuto.» n) dopo l'allegato 3 è aggiunto il seguente allegato 4: ----> Vedere Tabelle da pag. 14 a pag. 34 della G.U. <---- o) dopo l'allegato 4 è aggiunto il seguente allegato 5: «Allegato 5 NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO CHE EFFETTUANO L'OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI. D.M. 05/04/2006 n. 186 – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998. 1. Ubicazione. Gli impianti che effettuano unicamente l'operazione di messa in riserva, ad eccezione degli impianti esistenti, ferme restando le norme vigenti in materia di vincoli per l'ubicazione degli impianti di gestione dei rifiuti, non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni. 2. Dotazioni minime. L'impianto deve essere provvisto di a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento c) idonea recinzione. 3. Organizzazione. Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva. La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate. 4. Stoccaggio in cumuli. Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili. 5. Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra. I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto. I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello. Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento. I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. 6. Stoccaggio in vasche fuori terra. Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le D.M. 05/04/2006 n. 186 – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998. acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento. 7. Bonifica dei contenitori. I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. |
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